La legge notarile, risalente al 1913, ma tuttora in vigore, prevede un’ipotesi rimasta astratta ed inapplicata fino ad oggi. L’art. 142, infatti, sanziona con la più grave misura disciplinare – la destituzione – il notaio che abbandoni la sede notarile in occasione di malattie epidemiche o contagiose.
Il notariato, in questi giorni, è stato dunque impegnato a circoscrivere il perimetro di applicazione di questa norma ormai distante nel tempo, dovendo conciliare la sua stretta osservanza, da un lato, con il rispetto delle nuove disposizioni introdotte dai D.P.C.M. 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, dirette al contenimento del contagio dal virus COVID-19.
Gli studi notarili quindi, erogando un servizio di pubblica utilità ritenuto essenziale, non chiuderanno durante questo periodo.
Il notaio, infatti, è tenuto per legge a prestare il proprio ministero in tutti quei casi in cui vi siano esigenze di necessità ed urgenza. Ci sono atti che non possono essere rimandati: un testamento da parte di un soggetto che si trovi impossibilitato a scrivere o una procura finalizzata a stipulare un atto indifferibile, sono negozi che il notaio deve garantire ai cittadini in qualunque circostanza, anche in caso di malattie epidemiche o contagiose.
Questa disposizione deve essere adattata alle gravi esigenze di tutela della salute pubblica, ragion per cui il notaio dovrà garantire, nel luogo dove si tiene la stipula dell’atto, la stretta osservanza delle nuove misure di sicurezza adottate dall’esecutivo, valutando se esistano le condizioni per esercitare la sua funzione in considerazione “delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, tali da garantire ai frequentatori di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”.
Le parti, anzitutto, dovranno rilasciare al notaio una dichiarazione scritta nella quale dichiarano al notaio che l’atto è necessario ed urgente.
In atto dovranno essere presenti le sole parti, senza la possibilità di accesso ad eventuali accompagnatori o a soggetti che non firmano, ad esempio i mediatori o ad eventuali altre figure professionali ausiliarie. Dovrà essere rispettato l’orario fissato per l’appuntamento, senza anticipi eccessivi.
Dovranno essere agevolate forme di comunicazione con lo studio notarile a distanza: il notaio potrà fornire consulenza telefonica (o telematica) e lo studio potrà raccogliere la documentazione necessaria in formato digitale, in primis attraverso la posta elettronica. Il contatto diretto dovrà essere limitato ai soli casi di stretta necessità.
In questo scenario, è sicuramente opportuno incentivare il ricorso allo strumento della procura, che può evitare lo spostamento di persone da un luogo ad un altro.
Considerato il carattere di eccezionalità delle attuali circostanze, anche gli impiegati ed il personale dello studio potranno ricevere procura da parte dei cittadini, in deroga all’art. 28 del codice deontologico che sanziona questa prassi.
In questa situazione di emergenza resta però evidente un dato: la funzione di garanzia per i cittadini che vogliano avvalersi dell’ausilio di un notaio non viene meno, a prescindere dalle circostanze.
L’assistenza alla sede notarile è un dogma che non viene scalfito neanche in scenari epidemici di manzoniana memoria.