25Gen
Superbonus 110% Notai Torino
25 Gennaio 2021

Il decreto Rilancio del 2020 ha incrementato al 110% le agevolazioni fiscali previste per interventi edilizi effettuati da privati, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.

Superbonus 110% come funziona

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico (es. il c.d. “cappotto termico” o la sostituzione delle caldaie) e di messa in sicurezza in chiave antisismica degli edifici, i quali godranno di un’aliquota di detrazione pari al 110% del costo degli interventi effettuati.

Si distinguono due tipologie di interventi:

1) gli interventi c.d. “trainanti”;

2) gli interventi c.d. “trainati”.

Quanto ai primi, essi riguardano:

  • l’involucro edilizio e, più precisamente, l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici (c.d. “cappotto termico”);
  • la sostituzione degli impianti di riscaldamento;
  • gli interventi antisismici.

Quanto agli interventi trainati, essi sono ammessi al Superbonus a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati e riguardano:

  • gli interventi di efficientamento energetico rientranti nell’Ecobonus (es. sostituzione dei serramenti, schermature solari, sostituzione della caldaia, installazione di collettori solari), che migliorino la trasmittanza termica dell’edificio;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
  • l’installazione di impianti fotovoltaici.

Vi sono inoltre interventi che possono ricadere in entrambe le categorie, ad esempio l’isolamento termico del sottotetto ovvero gli interventi di coibentazione dell’involucro edilizio, che possono essere trainanti o trainati. È bene precisare che, ove un intervento sia qualificato come trainante, non può allo stesso tempo essere classificato come trainato, e viceversa.

Gli interventi in oggetto devono determinare un miglioramento dell’efficientamento energetico di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più elevata (es. A4). Questo miglioramento viene attestato mediante il rilascio da parte di un tecnico abilitato di tre Attestati di prestazione energetica (c.d. APE): due convenzionali, prima e dopo l’intervento, riguardanti l’intero edificio, ed un ultimo relativo alla singola unità immobiliare, depositato al SIPEE.

Sono comprese negli incentivi le spese relative:

  • alla fornitura e messa in opera di materiale coibente;
  • alla fornitura e messa in opera di materiali ordinari;
  • alla demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
  • alla demolizione, ricostruzione e spostamento degli impianti (es. spostamento di tende, pluviali per acque meteoriche, condizionatori, tubi gas ed energia elettrica);

Sono detraibili anche le spese professionali connesse all’esecuzione dei lavori.

Superbonus 110% a chi spetta

Il Superbonus può essere usufruito:

  • dai condomini;
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati;
  • dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale.

Restano esclusi gli esercizi commerciali, i titolari di reddito di impresa o professionale, che possono godere del Superbonus solo partecipando ad interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni. Per fare un esempio, il rifacimento dei serramenti delle vetrine commerciali, pertanto, non accede al Superbonus, ma può accedervi il rifacimento del “cappotto termico” dell’edificio nel quale siano presenti negozi.

Superbonus 110% seconda casa

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto di intervento in base ad un titolo idoneo (quindi anche le seconde case) al momento dei lavori o del sostenimento delle spese, se antecedente. Vi rientrano: il proprietario, il nudo proprietario, il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, superficie), nonché dal detentore dell’immobile per locazione o comodato, purché regolarmente registrati. In quest’ultimo caso è necessario il consenso del proprietario di casa per l’esecuzione dei lavori. Sono ammessi al beneficio fiscale anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile.

Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) o A9 (castelli).

 

Vi sono due alternative al godimento della detrazione in via diretta:

  • lo sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. sconto in fattura), di importo non superiore al corrispettivo dovuto, effettuato dal fornitore di beni o servizi, il quale recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni;
  • la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari, con facoltà di successive ulteriori cessioni.

Si precisa che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi e non è ammesso rimborso.

Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus, restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente. Le detrazioni del Superbonus, quindi, si aggiungono a quelle già vigenti e, più precisamente, alle:

  • detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus);
  • detrazioni per gli interventi antisismici (c.d. Sismabonus);
  • detrazioni per il rifacimento delle facciate (c.d. Bonus facciate).

Se l’intervento ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola agevolazione. Qualora, invece, si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione.

Qualora sia accertata la mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione, anche in misura parziale, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente, unitamente agli interessi e alle sanzioni.