12Nov
Notai Torino
12 Novembre 2020

Il c.d. Testamento Biologico

Legge testamento biologico

Con la Legge 22 dicembre 2017 n. 219, in vigore dal 31 gennaio 2018, sono state introdotte nel nostro ordinamento giuridico le Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.) comunemente chiamate Testamento Biologico.

In tempi di covid 19 l’argomento è diventato di stringente attualità e tanti sono coloro che si domandano se il testamento biologico entri effettivamente in funzione al momento del ricovero di un proprio caro.
Proviamo a riassumere gli aspetti più rilevanti della norma per offrire un quadro generale a tutti i lettori.
Ecco come funziona e quali sono i punti salienti della legge:

Il Testamento Biologico in Italia: il consenso informato

Uno dei focus che la legge del 2017 affronta è quello del consenso informato ai trattamenti sanitari che può essere preventivamente contenuto nelle D.A.T; questo può sempre essere revocato, anche quando tale revoca comporti l’interruzione del trattamento, incluse la nutrizione e l’idratazione artificiali.

In caso di pazienti minori d’età, il consenso è espresso o rifiutato dai genitori o dal tutore tenendo conto della volontà del minore. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata o minore oppure l’amministratore di sostegno – in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento – rifiuti le cure proposte ed il medico ritenga invece che siano necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare.

Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa nelle D.A.T. e, in tale caso, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente, tuttavia, non può esigere trattamenti contrari a norme di legge, alla deontologia medica o alle buone pratiche clinico-assistenziali.

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento: in cosa consiste il Testamento Biologico

Con le Disposizioni Anticipate di Trattamento una persona, maggiore di età e capace di intendere e di volere, in previsione di una sua futura perdita di capacità, derivante da malattia o da infortunio, può prestare in via anticipata il proprio consenso ad eventuali trattamenti sanitari, nonché il consenso o rifiuto di sottoporsi a determinati accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche

Le D.A.T. possono essere ricevute per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio, oppure per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in un apposito registro (dove istituito) oppure presso le strutture sanitarie.

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le D.A.T. possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona di comunicare. Con la medesima forma esse sono rinnovabili, modificabili o revocabili in ogni momento. In caso di emergenza queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.

Le disposizioni possono contenere il consenso o rifiuto a determinati trattamenti specificamente individuati; affermare il rifiuto, genericamente espresso, all’accanimento terapeutico, quando sia chiaro che con esso venga prolungata senza speranze di esito favorevole la condizione del “fine vita”; si può manifestare la volontà di continuare la respirazione o l’alimentazione in stato d’incoscienza; si può esprimere il consenso alla somministrazione delle c.d. “cure palliative”, finalizzate ad alleviare le sofferenze del paziente; si può esprimere la propria preferenza sul ricovero in casa di cura o in una struttura ospedaliera; si può prevedere un lasso di tempo oltre il quale interrompere le cure ove non abbiano prodotto miglioramenti tangibili allo stato del paziente.

Le D.A.T. diventano così una sorta di “contenitore” destinato a raccogliere anche altre tipologie previsionali, ad esempio in materia di donazione di organi, assistenza religiosa ed altre di contenuto atipico.

È lecito ritenere che anche i trattamenti sanitari destinati al contrasto del covid 19 possano essere inseriti all’interno delle DAT, ma sul punto non ci sono ancora orientamenti giurisprudenziali.

Il fiduciario

La normativa in parola prevede altresì la possibilità (e non l’obbligo) di individuare un soggetto, c.d. fiduciario, che prenda le decisioni del caso qualora il soggetto interessato non sia più in grado di farlo, affinché si relazioni con il personale medico per curare l’esatta esecuzione delle volontà espresse nelle D.A.T.

Il medico, in accordo con il fiduciario, può disattendere le D.A.T. solo qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla situazione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili alla data di sottoscrizione delle D.A.T.

In caso di inerzia o irreperibilità del fiduciario, si ritiene che il giudice tutelare possa nominare un amministratore di sostegno per il paziente, il quale assumerà le funzioni ed i compiti precisati dal giudice nel provvedimento di nomina.